Licenziare per i social

Oggi è facile per un datore di lavoro seguire i movimenti del lavoratore attraverso le tracce che lascia sui propri profili social: post, foto, localizzazioni etc.

Si può facilmente costruire un quadro della personalità, delle opinioni e delle abitudini ma anche mettere alla prova il rapporto di fiducia con l’azienda che può incrinarsi a causa di condotte lesive della reputazione della ditta o del datore di lavoro o anche a causa di comportamenti negligenti in orario produttivo.

Un esempio è quello di una dipendente della Loyd Bancking Group licenziata per avere insultato l’amministratore delegato che percepiva, secondo lei, uno stipendio sproporzionato al suo o quello di una dipendente della Invell Marketing che ha scritto sulla sua bacheca Facebook:  “Il mio lavoro è noioso”, senza contare i casi limite in cui il dipendente in malattia che posta tranquillamente la sua foto al mare.

Lo statuto dei lavoratori

Secondo lo stauto dei lavoratori affinchè un datore di lavoro possa legittimamente controllare l’attività dei dipendenti a distanza o online è sufficiente e necessario che sorgano esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, nonchè di tutela del patrimonio aziendale.

Nell’attuare questi tipi di controllo il datore di lavoro deve però osservare delle regole:

  • deve comunicare al dipendende le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuzione dei controlli
  • non può indagare su dati sensibili come opinioni politiche e religiose, la vita sessuale o lo stato di salute.
  • deve rispettarne la dignità

Licenziare per i socialI controlli difensivi occulti sono però ammessi. Emblematica è la pronuncia della Cassazione che ha ritenuto giustificato il licenziamento di un lavoratore che, per chattare, aveva lacsiato  la pressa incustodita per oltre 10 minuti causandone il blocco.

In molteplici casi dipendenti sono stati licenziati per aver leso sui propri profili social la reputazione aziendale con post che contenevano lamentele e critiche nei confronti dell’azienda o del datore di lavoro.

La diffamazione sui social

L’attuale giurisprudenza ammette il licenziamento per giusta causa quando il post su un social network non può essere considerato semplicemente uno sfogo o un intercalare di routine ma una

Condotta idonea a incrinare il rapporto di fiducia tra le parti del rapporto, soprattutto quando, data la pubblicità del profilo Facebook, lo stesso risulti visibile a un numero significativo di contatti e senz’altro a tutti coloro che, conoscendo il lavoratore, siano in grado di comprendere a chi sia rivolto il turpiloquio” (Tribunale di Milano,dep. 31/3/2011)

Un dipendente che condivide sui social comportamenti illeciti , denigra l’azienda , o proprio datore di lavoro può incorrere dunque in un giustificato licenziamento tanto più che la diffusione di un messaggio diffamatorio può addirittura rientrare nell’ ex art. 595 del codice penale.

E’ il caso di una lavoratrice che esprimeva sulla sua bacheca Facebook disprezzo per l’azienda e il suo datore di lavoro, condannata dalla Corte di Cassazione anche se non aveva esplicitamente utilizzato i nomi.

Più social che lavoro: è lecito licenziare

Un altro motivo che convalida il licenziamento è dato dal tempo in cui il dipendente passa sui social.

Nel 2015 una datore di lavoro ha creato una accout falso verificando che un dipendente tralasciava le proprie mansioni per dedicarsi al profilo Facebook.

La permamenza era così massiva che la Corte non ha potuto che convalidare la leicità del licenziamento tanto più che il dipendente abbandonava l’impianto cui era addetto mettendo in pericolo sia la produzione che la sicurezza.

In questo caso la Corte ha considerato il comportamento del datore di lavoro giustificato perchè la creazione del falso account era diretta a tutelare sicurezza e  patrimonio aziendale, obbiettivi che prevalevano sulla privacy .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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